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Avvocato VALENTINA FREDIANI |
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Le norme anti-spam Il
nuovo Codice in materia di privacy punisce lo spamming, l’invio di posta
elettronica (contenente promozione pubblicitaria e commerciale) se non è
stato preventivamente rilasciato il consenso dal ricevente. Il traffico europeo in Internet Tra
le misure antiterrorismo che l’Europa sta adottando, in sintonia con gli Usa,
si fa obbligo ai gestori e ai fornitori dei servizi di comunicazione di
conservare il traffico effettuato su Internet e la posta elettronica per ben
36 mesi. I dati da conservare riguardano, in particolare, quelli dei servizi
di telefonia (sms e mms inclusi), Internet, posta elettronica, telefonate via
web, Ftp, servizi su banda larga, e altre eventuali nuove tecnologie. Bollettini di versamento e spese di spedizione Tempi
duri per i gestori telefonici. Le spese di invio delle bollette non sono a
carico dell’utente. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Trento in seguito
al ricorso di un cittadino che contestava l’aggiunta dell’importo di € 0,50
riportata sulla bolletta di pagamento della Wind con la causale «spese di
spedizione del conto telefonico». La sentenza non è stata emessa come
un’interpretazione delle norme ma come semplice applicazione della legge che
prevede espessamente l’inclusione di tale obbligo di pagamento a carico
dell’utente. Nello specifico, si fa riferimento al D.P.R. 633/72 che riguarda
l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. L’art. 21,
che regola la fatturazione, prevede al comma 8 che le spese di emissione
della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono essere
addebitate in alcun modo. Cracking Nuove regole dell’Unione Europea Emessa
dal Consiglio dell’Unione Europea la decisione-quadro relativa agli attacchi
contro i sistemi d’inforrnazione. Obiettivo principale della decisione è
quello di rafforzare la cooperazìone tra le autorità
giudiziarie dei vari Stati membri attraverso un processo di
uniformazione delle legislazioni penali nell’ambito degli attacchi contro i
sistemi di informazione. L'intervento del Consiglio trae certamente origine
dal dato statistico relativo all'aumento, negli ultimi tempi, degli attacchi
ai danni dei sistemi di informazione, spesso peraltro ad opera della
criminalità organizzata. Vediamo, pertanto, quali misure occorre adottare,
secondo quanto previsto dalla decisione-quadro e quali condotte sono oggetto
di particolare attenzione. Anzitutto
il Consiglio ha premesso le definizioni dell'oggetto della decisione-quadro:
per sistema di informazione s'intende
qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati,
uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici
secondo un programma, nonché i dati
informatici immagazzinati, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi
ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione; mentre per dati
informatici si intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o
concetti in una forma che può essere trattata da un sistema di informazione,
compreso un programma atto a far svolgere una funzione ad un sistema di
informazione. L'accesso e l'interferenza come illeciti Passando
ai contenuti veri e propri della decisione, la stessa si apre con lo
stabilire la necessità di punibilità come forma di reato di quelle condotte
di accesso intenzionale e senza diritto ad un sistema di informazione o ad
una parte dello stesso. La condotta di accesso senza diritto è costituita
dall’accedere o interferire - senza alcuna autorizzazione da parte di chi è
titolare del diritto di proprietà o altro diritto - sul sistema o su parte di
esso. È rimessa alla discrezionalità di ciascun Stato rnembro il determinare
la punibilità di un soggetto qualora il sistema sia
fornito o meno di misure di sicurezza; ciò significa che ogni Stato
potrà decidere se ritenere sussistente il reato di accesso illecito solo ed
esclusivamente nei casi in cui il sistema sia dotato di misure di sicurezza,
o semplicemente anche nei casi in cui l'accesso sia avvenuto senza
autorizzazione e pur in assenza di misure di sicurezza. Misure
di contrasto e punitive debbono essere poi adottate in merito
all’interferenza illecita: chi senza vantare alcun diritto ed
intenzionalmente ostacola gravemente o interrompe il funzionamento di un
sistema di informazione mediante
immissione, trasmissione,
danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione, soppressione di
dati informatici o li rende inaccessibili, incorre in reato. Parimenti,
tutela penale deve essere adottata in merito alla condotta di interferenza
illecita con riguardo ai dati informatici; punibili pertanto saranno le
condotte di cancellazione, deterioramento, alterazione, soppressione,
danneggiamento o il rendere inaccessibili i dati in un sistema di
informazione. Favoreggiamento, istigazione, tentativo ed aggravanti specifiche Fin
qui potremmo dire che i reati, come inquadrati dalla decisione, sono già
familiari alla legislazione ialiana. Appare però interessante il fatto che il
Consiglio dell'Unione Europea abbia contemplato anche l’intervento di ciascun
Stato membro in merito alla configurazione come reato penale dei casi di
istigazione, favoreggiamento e tentativo: ciò appare sintomatico
dell’attenzione rivolta alla materia e del livello che occorre apprestare
alla stessa. L'intervento
del Consiglio concerne anche l’ambito sanzionatorio, espressamente per i
reati di interferenza illecita sia nel caso di sistemi che di dati, richiede
la adozione di pene detentive della durata massima
compresa tra uno e tre anni. Qualora la commissione dei reati
descritti nella decisione-quadro avvenga ad opera di soggetto appartenente ad
una organizzazione criminale, saranno applicate le cosiddette circostanze
aggravanti con aumento della durata massima della pena, compresa tra due e
cinque anni. La responsabilità delle persone
giuridiche Introdotta
anche una responsabilità specifica: quella delle persone giuridiche
(definibili come qualsiasi entità che abbia tale qualifica ai sensi della
legislazione dello Stato membro interessato). Laddove un soggetto che rivesta
una posizione preminente in seno alla persona giuridica commetta uno dei
reati suddetti e ciò comporti beneficio per la persona giuridica stessa, si
riterrà configurta una responsabilità anche della persona giuridica. Anzitutto,
occorre precisare che per soggetto detentore di una posizione preminente il
Consiglio intende tassativamente un soggetto che abbia o potere di
rappresentanza della persona giuridica o potere decisionale per conto della
persona giuridica oppure esercizio di poteri di controllo in seno a tale
persona giuridica. Parimenti, ogni Stato mernbro dovrà assicurare una
responsabilità della persona giuridica qualora non avendo adottato
sorveglianza o controllo di un soggetto sottoposto alla sua autorità, abbia
tratto benefìcio dalla commissione di uno dei reati da parte dello stesso. Ed
ancora: sanzioni specifìche sono previste per le persone giuridiche, ovvero
oltre alle sanzioni pecuniarie penali e non,
potranno anche essere contemplate sanzioni quali provvedimenti
giudiziari di scioglimento, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria,
misure di esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici, nonché
divieti temporanei o permanenti di esercizio di attività commerciali. Termine
entro cui gli Stati membri dovranno adottare le misure sopra descritte: il 16
marzo 2007. Entro tale data gli Stati membri dovranno trasmettere - al
Segretariato Generale del Consiglio ed alla Commissione - il testo delle
disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli
obblighi come imposti nella decisone-quadro. Avv. Valentina
Frediani |
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