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Avvocato

VALENTINA FREDIANI

 

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www.consulentelegaleprivacy.it

 

di Valentina Frediani

 

 

 

Le norme anti-spam

 

Il nuovo Codice in materia di privacy punisce lo spamming, l’invio di posta elettronica (contenente promozione pubblicitaria e commerciale) se non è stato preventivamente rilasciato il consenso dal ricevente.

 

Il traffico europeo in Internet

 

Tra le misure antiterrorismo che l’Europa sta adottando, in sintonia con gli Usa, si fa obbligo ai gestori e ai fornitori dei servizi di comunicazione di conservare il traffico effettuato su Internet e la posta elettronica per ben 36 mesi. I dati da conservare riguardano, in particolare, quelli dei servizi di telefonia (sms e mms inclusi), Internet, posta elettronica, telefonate via web, Ftp, servizi su banda larga, e altre eventuali nuove tecnologie.

 

Bollettini di versamento

e spese di spedizione

 

Tempi duri per i gestori telefonici. Le spese di invio delle bollette non sono a carico dell’utente. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Trento in seguito al ricorso di un cittadino che contestava l’aggiunta dell’importo di € 0,50 riportata sulla bolletta di pagamento della Wind con la causale «spese di spedizione del conto telefonico». La sentenza non è stata emessa come un’interpretazione delle norme ma come semplice applicazione della legge che prevede espessamente l’inclusione di tale obbligo di pagamento a carico dell’utente. Nello specifico, si fa riferimento al D.P.R. 633/72 che riguarda l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. L’art. 21, che regola la fatturazione, prevede al comma 8 che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono essere addebitate in alcun modo.

Cracking

Nuove regole dell’Unione Europea

 

Emessa dal Consiglio dell’Unione Europea la decisione-quadro relativa agli attacchi contro i sistemi d’inforrnazione. Obiettivo principale della decisione è quello di rafforzare la cooperazìone tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri attraverso un processo di uniformazione delle legislazioni penali nell’ambito degli attacchi contro i sistemi di informazione. L'intervento del Consiglio trae certamente origine dal dato statistico relativo all'aumento, negli ultimi tempi, degli attacchi ai danni dei sistemi di informazione, spesso peraltro ad opera della criminalità organizzata. Vediamo, pertanto, quali misure occorre adottare, secondo quanto previsto dalla decisione-quadro e quali condotte sono oggetto di particolare attenzione.

Anzitutto il Consiglio ha premesso le definizioni dell'oggetto della decisione-quadro: per sistema di informazione s'intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali svolge un trattamento automatico di dati informatici secondo un programma, nonché i dati  informatici immagazzinati, trattati, estratti o trasmessi dagli stessi ai fini della loro gestione, uso, protezione e manutenzione; mentre per dati informatici si intende qualsiasi rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che può essere trattata da un sistema di informazione, compreso un programma atto a far svolgere una funzione ad un sistema di informazione.

 

L'accesso e l'interferenza come illeciti

 

Passando ai contenuti veri e propri della decisione, la stessa si apre con lo stabilire la necessità di punibilità come forma di reato di quelle condotte di accesso intenzionale e senza diritto ad un sistema di informazione o ad una parte dello stesso. La condotta di accesso senza diritto è costituita dall’accedere o interferire - senza alcuna autorizzazione da parte di chi è titolare del diritto di proprietà o altro diritto - sul sistema o su parte di esso. È rimessa alla discrezionalità di ciascun Stato rnembro il determinare la punibilità di un soggetto qualora il sistema sia fornito o meno di misure di sicurezza; ciò significa che ogni Stato potrà decidere se ritenere sussistente il reato di accesso illecito solo ed esclusivamente nei casi in cui il sistema sia dotato di misure di sicurezza, o semplicemente anche nei casi in cui l'accesso sia avvenuto senza autorizzazione e pur in assenza di misure di sicurezza.

Misure di contrasto e punitive debbono essere poi adottate in merito all’interferenza illecita: chi senza vantare alcun diritto ed intenzionalmente ostacola gravemente o interrompe il funzionamento di un sistema di informazione mediante  immissione,  trasmissione, danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione, soppressione di dati informatici o li rende inaccessibili, incorre in reato. Parimenti, tutela penale deve essere adottata in merito alla condotta di interferenza illecita con riguardo ai dati informatici; punibili pertanto saranno le condotte di cancellazione, deterioramento, alterazione, soppressione, danneggiamento o il rendere inaccessibili i dati in un sistema di informazione.

 

Favoreggiamento, istigazione,

tentativo ed aggravanti specifiche

 

Fin qui potremmo dire che i reati, come inquadrati dalla decisione, sono già familiari alla legislazione ialiana. Appare però interessante il fatto che il Consiglio dell'Unione Europea abbia contemplato anche l’intervento di ciascun Stato membro in merito alla configurazione come reato penale dei casi di istigazione, favoreggiamento e tentativo: ciò appare sintomatico dell’attenzione rivolta alla materia e del livello che occorre apprestare alla stessa.

L'intervento del Consiglio concerne anche l’ambito sanzionatorio, espressamente per i reati di interferenza illecita sia nel caso di sistemi che di dati, richiede la adozione di pene detentive della durata massima compresa tra uno e tre anni. Qualora la commissione dei reati descritti nella decisione-quadro avvenga ad opera di soggetto appartenente ad una organizzazione criminale, saranno applicate le cosiddette circostanze aggravanti con aumento della durata massima della pena, compresa tra due e cinque anni.

 

La responsabilità delle persone giuridiche

 

Introdotta anche una responsabilità specifica: quella delle persone giuridiche (definibili come qualsiasi entità che abbia tale qualifica ai sensi della legislazione dello Stato membro interessato). Laddove un soggetto che rivesta una posizione preminente in seno alla persona giuridica commetta uno dei reati suddetti e ciò comporti beneficio per la persona giuridica stessa, si riterrà configurta una responsabilità anche della persona giuridica.

Anzitutto, occorre precisare che per soggetto detentore di una posizione preminente il Consiglio intende tassativamente un soggetto che abbia o potere di rappresentanza della persona giuridica o potere decisionale per conto della persona giuridica oppure esercizio di poteri di controllo in seno a tale persona giuridica. Parimenti, ogni Stato mernbro dovrà assicurare una responsabilità della persona giuridica qualora non avendo adottato sorveglianza o controllo di un soggetto sottoposto alla sua autorità, abbia tratto benefìcio dalla commissione di uno dei reati da parte dello stesso. Ed ancora: sanzioni specifìche sono previste per le persone giuridiche, ovvero oltre alle sanzioni pecuniarie penali e non,  potranno anche essere contemplate sanzioni quali provvedimenti giudiziari di scioglimento, assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, misure di esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici, nonché divieti temporanei o permanenti di esercizio di attività commerciali.

Termine entro cui gli Stati membri dovranno adottare le misure sopra descritte: il 16 marzo 2007. Entro tale data gli Stati membri dovranno trasmettere - al Segretariato Generale del Consiglio ed alla Commissione - il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi come imposti nella decisone-quadro.

Avv. Valentina Frediani

 

 

 

 

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